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Tutto quel che devi sapere sul ddl Zan

Analisi dettagliata dei pericoli insiti nella proposta.


La “battaglia di civiltà” del DDL Zan ha visto schierata una macchina propagandistica formidabile: vip, giornalisti e “artisti” , monologhi in prima serata e dirette Instagram da milioni di spettatori. E quei pochi che si sono pubblicamente opposti? Bollati come medievali e retrogradi, senza la possibilità di spiegare le proprie ragioni al grande pubblico. Personalmente fatico a trovare un’occasione in cui l’esposizione mediatica sia stata talmente sbilanciata da una sola parte.

Inoltre ogni volta si ricorre alla stessa falsa giustificazione: basta violenza. Leggendo questo articolo vi accorgerete di come la violenza sia solo un concetto marginale nel testo. Andiamo con ordine.


La proposta in esame al Senato si innesta sulla Legge Mancino del 1993. Questa fu ideata per combattere atti discriminatori e odio razziale ed è assimilata dagli articoli 604bis e ter del Codice Penale.

Con la modifica del 604bis si avrebbero nuovi casi costituenti reato:


· Istigare a commettere o commettere atti di discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul

genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità;

· Istigare a commettere o commettere violenza per gli stessi motivi;

· Partecipare o assistere associazioni aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità; |1|


La chiave di volta dell’intero provvedimento è dunque la comprensione del concetto di discriminazione. Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che la definizione di discriminazione per la Mancino è quella contenuta nella Convenzione di New York, che recita: “Ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore (...) che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà, fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale o in ogni alto settore della vita pubblica.” |2|

Questa convenzione fu scritta nel 1966, al termine dell’era della segregazione razziale negli Stati Uniti, con lo scopo di debellare definitivamente anche fenomeni quali la separazione dei bagni pubblici per bianchi e neri, o i posti riservati sugli autobus.

Il secondo tassello per comprendere i possibili effetti del provvedimento sono le “categorie protette” in elenco: sorvolando su sesso, orientamento sessuale e disabilità, vale la pena soffermarsi su “genere” e “identità di genere”. All’art.1 del disegno di legge si definisce genere “qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso”; mentre l’identità di genere è “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”. In pratica significa che ognuno può “percepire” liberamente tale identità senza dover compiere un processo (quello sì definitivo e oggettivo) per cambiare sesso, bastando una generica manifestazione esteriore (ancora qualcosa di non oggettivo). Stando per esempio alle definizioni della nuova teoria di genere, un tipo di identità è quella “fluida” (gender fluid), per cui l’individuo alterna la mascolinità alla femminilità. Un processo penale sarebbe allora impegnato a definire “cosa si sentisse” in quel momento l’individuo, sulla base di prove quasi esclusivamente fornite dalla soggettività della parte lesa: paradossale.

Tornando al 2021, se immaginassimo una traslazione di quei concetti di discriminazione alle novità della proposta Zan, cosa potrebbe succedere?


Per esempio una donna che lamentasse alle compagne l’indebita presenza di un uomo “che si sente donna” nello spogliatoio femminile, starebbe istigando alla discriminazione, se lo scacciasse starebbe compiendo una discriminazione (fino a un anno e mezzo di carcere e 6000 euro di multa). Impossibile? Negli Stati Uniti sono già arrivate diverse sentenze che vietano questa regolamentazione dell’accesso ai bagni per individui “non binari” perché discriminatorie sulla base dell’identità di genere. |3|.

Ancora, un arbitro o una federazione sportiva che non accettasse atlete transessuali nelle proprie competizioni femminili (perché queste iniziano ad imporsi sulla scena sportiva in virtù di un vantaggio fisico) starebbe compiendo una discriminazione (fino a un anno e mezzo di carcere e 6000 euro di multa). Il comitato olimpico internazionale per esempio permette tale pratica basandosi solo sul livello di testosterone, dunque bastano le cure ormonali, e ancora una volta negli Stati Uniti (sempre all’avanguardia) la legge impedisce discriminazioni. |4|

Un datore di lavoro alla ricerca di un modello per vestiti maschili non potrebbe rifiutare una donna il cui genere è “conforme alle aspettative sociali connesse al sesso maschile”: sempre discriminazione.

Invece per quanto riguarda la negazione del diritto di adottare un bambino per le coppie omosessuali stiamo parlando di una discriminazione di stato? E nel malaugurato giorno in cui sarà una pratica legale, dunque diritto acquisito, chi ne chiederà l’abolizione starà istigando alla discriminazione. Riguardo poi alle associazioni cattoliche per la famiglia o ai partiti contrari alla legge Zan cosa potrebbe succedere? Se questi hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione, allora vengono sciolti e qui si arriva fino a sei anni di carcere per i dirigenti.


Possiamo dire che le situazioni elencate non hanno nulla a che fare con la violenza per motivi di odio, che per primo condanno. (punita nell’altro comma)

Di fronte ad esse bisogna chiedersi se tali punizioni sono davvero una tutela delle libertà fondamentali delle vittime o se piuttosto reprimono anche legittime libertà della maggioranza. Anche solo tra vietare la discriminazione (civilmente) e punire con il carcere istigazione e discriminazione c’è un abisso.

Tra l’altro le donne sono i soggetti più svantaggiati dalla legge. Lo sport è l’esempio più lampante: alcune atlete criticano la situazione di competizione falsata che si sta creando. (Si leggano gli allegati |5|) Tant’è che anche dal mondo femminista si sono levate voci critiche sul Ddl Zan per l’effettiva parificazione tra donne e uomini “che si sentono donne”. |7|


Ah già ma aspettate! Dimenticavo che i magnanimi Onorevoli del Pd hanno previsto la “clausola salva idee”. Dalle colonne dei giornali continuano a ripetere che non può esserci un reato di opinione con questa postilla. Leggiamola allora: “Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.” - PURCHÉ NON IDONEE A DETERMINARE IL PERICOLO DI ATTI DI DISCRIMINAZIONE, ovverosia ti permetto di fruire della libertà d’espressione se non c’è pericolo che infrangi questa legge. E siamo al punto di partenza.


Ma la proposta non è finita qui, perché estende anche ai condannati per i crimini sopra citati la possibilità:

· di dover svolgere servizi sociali non retribuiti presso le associazioni di assistenza alle vittime di reati d’odio

· di avere un coprifuoco serale

· di vedere sospesi patente e passaporto

· di essere esclusi dalle attività di propaganda politica per almeno 3 anni


Con queste ultime misure finiamo proprio nel “ti voglio rovinare la vita”. In particolare l’esclusione dall’attività di propaganda elettorale mostra il vero volto tirannico del provvedimento, atto a mettere a tacere chi non si conforma alle ultime tendenze politiche.


Bisogna però mettere in chiaro che una legge del genere dovrà subire un imponente processo di assimilazione da parte dell’apparato giudiziario, che dovrà stabilirne l’effettiva interpretazione nei disparati casi della realtà. I casi sopra citati sono basati su un’applicazione integrale e coerente del testo proposto. Dunque la palla passa alla magistratura, che può scegliere una linea più morbida o più dura, o può addirittura modificarla con il tempo. Alla luce poi dei recenti scandali non mi stupirei se qualche giudice poco onesto sfruttasse gli ampi spazi di manovra offerti da questa codificazione contro gli avversari politici.

A mio parere la società italiana non è ancora arrivata ad una larga accettazione della teoria di genere, come vediamo ad esempio negli Stati Uniti (che sempre ci hanno anticipati nelle tendenze), e parimenti conserva un’opinione pubblica a cui le conseguenze più estreme della norma sarebbero indigeste. Proprio per non scatenare il dissenso della maggioranza silenziosa presumo che nell’immediato questa legge non mostrerà il suo vero volto. Tutto sta a cuocer bene le coscienze a forza di piccoli passi politicamente corretti, la cui frequenza oggi aumenta con ritmo preoccupante.

In linea con tale percorso, il disegno di legge non prevede solo la fase repressiva: proprio per far procedere parallelamente un discorso propagandistico, istituisce la giornata nazionale contro i crimini di discriminazione (di per sé nulla di male). Ma guardate un po’ a chi è rivolta questa giornata?

“Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività”.

Secondo la ciambellana del politicamente corretto Michela Murgia, proprio l’educazione di genere nelle scuole è una delle potenzialità maggiori di questa legge. |6|


Ho deciso di lasciare per ultima la trattazione sulla violenza, ribaltando la narrazione vigente, che riduce assurdamente il dibattito a “favorevole/contrario alla violenza”. A mio parere questa norma non è necessaria come raccontano, perché la violenza contro chiunque è già punita ed esistono aggravanti per futili motivi e crudeltà, che possono far salire facilmente gli anni di carcere per episodi come quello accaduto a Roma. Tuttavia un’ulteriore aggravante è accettabile, proprio perché parliamo di un crimine ignobile.

A tal proposito anche la tanto vituperata Lega, che qualche musicante descrive come sorgente della crudeltà omofoba, ha presentato un Ddl alternativo che riconosce il reato con aggravante di violenza d’odio, smussando i punti critici su orientamento di genere e libertà d’espressione.

Ulteriori istanze di modifica sono arrivate da esponenti della sinistra, prontamente trascurati dai media, che hanno mosso critiche anche su alcune delle tematiche qui evidenziate e hanno avanzato modifiche sostanziali. |7|



|2| Sentenza Cass. Sez. V penale n.9381/2006


|3| https://en.wikipedia.org/wiki/Bathroom_bill



|5| la storia del primo tennista a cambiare sesso e competere con le donne: la dichiarazione finale non lascia dubbi la https://www.msn.com/it-it/sport/tennis/storie-di-tennis-ren%C3%A9e-richards-la-donna-che-visse-due-volte/ar-BB16hHbN


|6| la candida ammissione della Murgia https://www.youtube.com/watch?v=DbidzVz6j6E



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