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Daniel Corsini

#GIUSTIZIAGIUSTA 2: Chi sbaglia paga!

La storia del nostro paese è costellata da clamorosi errori giudiziari che hanno spesso distrutto vite e famiglie intere. Firmando a favore del quesito 2 si chiede la responsabilità diretta dei magistrati e si riafferma il principio "chi sbaglia paga".


Situazione attuale

Vige la legge Vassalli del 1988

(Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati).

Il presente quesito riguardante la responsabilità civile dei magistrati, depositato a inizio giugno in Cassazione dalla Lega, richiede l'abrogazione della legge sopra citata nella misura di quanto segue:


"Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 numero 117: risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa apportate limitatamente alle parti:

Art. 2 comma 1, limitatamente alle parole "contro lo stato";

Art. 4 comma 2, limitatamente alle parole "contro lo stato" ;

Art. 6 comma 1, limitatamente alle parole " non può essere chiamato in causa ma" ;

Art. 13 comma 2 bis , limitatamente alle parole" per fatti costituenti reato";

Art. 16 comma 4, limitatamente alle parole " in sede di rivalsa";

comma 5 ai sensi dell'articolo 8? : "per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa"."


Più specificatamente, di cosa stiamo parlando?

Art.2 comma 1: Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali


Articolo 4 comma 2: l'azione di risarcimento contro lo stato può essere esercitata soltanto se siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o di altri rimedi previsti attraverso provvedimenti cautelari e sommari e comunque quando non siano più possibili la modifica o revoca del provvedimento, ovvero se tali rimedi non sono previsti quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

La domanda deve essere posta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.


Articolo 6 comma 2 : Il magistrato il cui comportamento atto o provvedimento rideva in giudizio non può essere chiamato in causa, ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.


Vince il sì: che cosa succede?

In sostanza, il privato cittadino che si ritrova vittima di un'ingiustizia commessa dal magistrato può citarlo in giudizio. Il magistrato pertanto non può più farsi forte della sua autorità, che in precedenza utilizzava per influenzare lo svolgimento del processo. Un processo che era impari se consideriamo che si poneva il privato cittadino contro lo stato, come dicevano gli articoli citati in precedenza.


Casi celebri

Il caso di Enzo Tortora

Il famoso conduttore televisivo fu ingiustamente accusato di traffico di droga e associazione camorristica dai procuratori Francesco Cedrangolo e Pietro Marmo, oltre che dal magistrato Giorgio Fontana. Fu prelevato il 17 giugno 1983 dalla sua stanza all'hotel Plaza di Roma alle quattro del mattino. Scontò la sua ingiusta pena sino al 15 settembre 1987, giorno nel quale la Cassazione confermò la sua innocenza. Ovviamente, i colpevoli di questo clamoroso errore giudiziario, forti della loro carica statale, non vennero mai perseguiti dalla legge, ma anzi si avviarono verso una carriera brillante.


PER UNA #GIUSTIZIAGIUSTA, FIRMA ANCHE TU AI GAZEBO DELLA LEGA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE!




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