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#GIUSTIZIAGIUSTA 1: Riforma del CSM

Tutti noi ci ricordiamo lo scandalo Palamara: un gioco di interessi personali e di correnti interne ai più alti organi della magistratura. Il quesito 1 proposto dalla Lega si pone come obiettivo quello di ridimensionare lo strapotere delle correnti interne.


Stato attuale

I magistrati presentatori che si vogliono candidare al CSM devono raccogliere dalle 25 alle 50 firme favorevoli e, quindi, necessitano per forza di cose dell'appoggio di una corrente interna del CSM per poter essere inseriti nell'organico. Il problema è che le correnti del CSM anziché portare idee nuove sono diventate la rappresentanza dell'auto conservazionismo.


Il testo depositato in Cassazione

"Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura”), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, all’articolo 25, comma 3 limitatamente a “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?"


Più specificatamente di cosa parliamo ?

Articolo 25 comma 3:

Entro 20 giorni dal provvedimento di comunicazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature mediante apposita autorizzazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario, il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a 25 non superiore a 50. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui comma 2 dell'articolo 23 né possono candidarsi a loro volta . Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.


Articolo 23 comma 2, dove si effettua l'elezione:

A) In un collegio unico nazionale per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso corte suprema di Cassazione e procura generale presso la stessa corte.

B) In un collegio unico nazionale per quattro magistrati che esercitano pubblico ministero presso uffici di merito e presso direzione nazionale anti-mafia ovvero che sono destinati alla procura generale presso corte suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 numero 12 come sostituto dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001 numero 48

C) In un collegio unico nazionale per 10 magistrati che esercitano funzioni di giudice presso uffici di merito visto che sono destinati alla corte suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n 1241 come sostituto articolo 2 della citata legge n 48 del 2001.


Vince il sì: che cosa succede?

I magistrati presentatori si potranno candidare senza scendere a patti con le correnti del CSM per avere le firme necessarie e questo porterà anche ad un ridimensionamento delle stesse.


Casi celebri

Il caso Palamara

Luca Palamara, nel giugno 2019, quando era sostituto procuratore di Roma, fu indagato dalla procura di Perugia per corruzione.

Secondo le accuse un avvocato e due imprenditori gli avevano dato denaro in cambio di nomine a cui erano interessati. Comparvero nelle indagini cinque consiglieri in carica che avevano partecipato a riunioni con esponenti politici di sinistra che non facevano parte dei loro ambienti e in cui era presente anche Palamara. Essi infatti avrebbero gradito a Roma un candidato in antitesi con la gestione di Giuseppe Pignatone.


PER UNA #GIUSTIZIAGIUSTA, FIRMA ANCHE TU AI GAZEBO DELLA LEGA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE!


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